L'organizzazione del telegrafo elettrico - I Telegrafi delle Due Sicilie

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La Telegrafia Elettrica | L'organizzazione del telegrafo elettrico

L’organizzazione generale del servizio, al di qua ed al di là del Faro fu ratificata il 15 dicembre 1857, con il Decreto n. 4583.
Il modello di governo che ne derivò, pur differenziandosi per la presenza di due distinte Direzioni Centrali, l'una a Napoli e l'altra a Palermo, nelle sue linee essenziali fu coerente con lo schema organizzativo generalmente adottato in Europa.
Nel 1865, una delle prime ristrutturazioni che interessarono il servizio telegrafico del regno d’Italia, assegnò all'amministrazione unitaria una “forma” del tutto simile a quella delle due Sicilie, eccezion fatta per l’accentramento decisionale posto in capo ad un’unica Direzione Generale.  
In verità, la ripartizione dei telegrafi napoletani in due Direzioni più che un beneficio rappresentò un costo, seppur necessario per la particolare divisione amministrativa delle due Sicilie stabilita dopo il 1816 a garanzia dell'autonomia siciliana.
A Napoli fu insediata la Direzione Centrale per i Domini Continentali, ubicata presso il Palazzo dei Ministeri di Stato nella dipendenza del Ministero delle Finanze mentre, a Palermo, fu istituita la Direzione Centrale per la Sicilia, alle dirette dipendenze del luogotenente generale del re.
Ciascuna Direzione ebbe un ruolo di soprintendenza contabile, tecnica ed amministrativa del servizio, a cui si affiancò l’attività di vigilanza sugli appalti telegrafici, centralmente deliberati dal Ministero delle Finanze.  
Direttore per i Domini Continentali fu nominato D. Gennaro Attanasio, già razionale presso la Gran Corte dé Conti, per la Sicilia la direzione fu assunta dal conte D. Ernesto d’Amico, persona dinamica e tecnicamente competente.
Alle Direzioni furono assegnati un segretario, un capo contabile, due ufficiali di prima classe, due di seconda classe, due di terza classe, due alunni, un usciere ed un magazziniere.
Per chiarezza d’esposizione, è opportuno precisare che con la qualifica di “alunni” s’intesero giovani, d’adeguata cultura, tirocinanti nei vari rami della pubblica amministrazione.
Seppure da tempo previsti nell'ordinamento amministrativo delle Due Sicilie, il ruolo degli alunni sotto il regno di Ferdinando II si rinnovò, assumendo connotazioni di vera e propria “leva” per la burocrazia ministeriale, il corpo diplomatico e gli Enti tecnici dello Stato.
Completarono le strutture di ciascuna Direzione:
  • un ingegnere, con funzioni di controllo tecnico sulle linee, macchine ed apparati e verifica dei prototipi,
  • un servizio tecnico, affidato ad un meccanico,
  • un magazziniere
  • una “Commissione Consultiva Scientifica”, composta da professori di fisica, chimica, chimica applicata e meccanica, chiamati ad esporre pareri sull'andamento tecnico del servizio, suggerire innovazioni e miglioramenti.
La previsione di dover gestire una rete telegrafica molto estesa, con linee distribuite lungo province dall'orografia complessa, ne suggerì il frazionamento in “Divisioni” il cui sviluppo massimo fu determinato in cento miglia napoletane (185 Km).
L’istituzione delle Divisioni rese più flessibile l’organizzazione generale, agevolò l’ispezione delle linee e soprattutto, decentrò gli interventi di manutenzione nell'intento di rendendoli più tempestivi e quindi, efficaci.  
Per la prevenzione delle possibili interruzioni del servizio in ogni Divisione fu istituito un servizio ispettivo composto da un Ispettore e da un certo numero di “artieri”, alcuni dei quali a cavallo.
I guasti, danni e deterioramenti, “commessi per malizia o per fatto volontario dell’uomo”, furono sanzionati con rigore, ai sensi degli articoli 445 e 446 [1] delle Leggi penali delle Due Sicilie, senza le attenuati previste all’articolo 453 e con l’aggravante del danneggiamento di una proprietà pubblica per il quale, l’articolo 446 dispose l’obbligo di comminare l’ammenda al massimo grado.
Le pertinenze territoriali di una Divisione inclusero i posti telegrafici, amministrativamente suddivisi in stazioni di prima, seconda e terza classe.
La gerarchia degli uffici dipese dai servizi espletati;
  • stazioni di prima e seconda classe, furono quelle che svolsero servizio al pubblico, oltre che i servizi governativi e di Stato,
  • stazioni di terza classe, furono quelle adibite al solo servizio di Stato.
Solo in casi eccezionali, peraltro approvati dal Ministero delle Finanze o dal Ministro per gli affari di Sicilia, i posti di terza classe poterono accettare traffico privato. In tale circostanza, i segnalatori del Corpo telegrafico (impiegati tecnici) furono chiamati a svolgere anche le mansioni contabili ed amministrative, in sostituzione del personale delle Finanze, non previsto nelle stazioni di terza classe.
L’assegnazione degli impiegati, presso ciascun ufficio, fu stabilita per nomina diretta del Ministero delle Finanze o del Ministero per gli Affari di Sicilia, a seconda della Direzione centrale d’appartenenza. Per gli impiegati tecnici, facendo essi parte della Real Marina, la designazione fu di competenza del Corpo Telegrafico.
Gli effettivi delle “officine telegrafiche” furono assegnati secondo la pianta organica stabilita dal Decreto:
  • Nelle stazioni di prima classe - un capo ufficio, due ufficiali aiutanti, quattro impiegati tecnici ed un numero di pedoni (fattorini per il recapito dei telegrammi),
  • Nelle stazioni di seconda classe - un capo ufficio, un ufficiale aiutante, quattro impiegati tecnici ed un numero di pedoni,
  • Nelle stazioni di terza classe due impiegati tecnici ed un pedone.
La stazione telegrafica di Messina [2], ufficio di smistamento delle comunicazioni da/verso il Continente e la stazione di Palermo [3], l'ufficio centrale della capitale di Sicilia, per il particolare ruolo svolto ebbero assegnato un organico rafforzato composto da un capo ufficio, quattro ufficiali aiutanti, quattro impiegati tecnici ed un numero maggiore di pedoni.
Analogamente, presso l’officina telegrafica di Palazzo San Giacomo, ufficio principale della capitale delle due Sicilie, fu incrementato il numero degli effettivi assegnando,  un capo ufficio, sei ufficiali aiutanti, sei impiegati tecnici ed un numero maggiore di pedoni.
Le stazioni prima e seconda classe, per la parte rivolta al pubblico, furono governate da un “capo ufficio” mentre la responsabilità del servizio tecnico fu affidata al più alto in grado tra gli impiegati o se previsto, dall'Ufficiale Interprete, unico depositario delle chiavi per comporre i messaggi governativi in cifra e decifrare quelli in arrivo.
La presenza del personale militare nelle officine telegrafiche si legò alla gestione ed alla sorveglianza della “sala macchine”, considerata “sensibile” per la sicurezza dello Stato.
La netta separazione tra impiegati militari (tecnici) e civili (amministrativi) si specchiò anche nell'organizzazione stessa degli spazi di lavoro.
Lo standard logistico di una “officina de’ telegrafi” previde, infatti, due ambienti separati, l’uno commerciale, curato dai finanzieri, riservato all'accettazione dei dispacci e per la contabilità generale, l’altro tecnico, curato dai segnalatori del Corpo telegrafico, destinato alle macchine per la trasmissione e la ricezione della corrispondenza.
L’accesso alla sala delle macchine fu severamente vietato al pubblico ed a tutti gli effetti, come per le postazioni del telegrafo visuale, fu considerata zona militare.
Nelle vicinanze della stazione fu stabilito che fosse disponibile un locale per alloggiare il personale dell’ufficio. L’articolo 20 del decreto n. 4583 del 5 dicembre 1857 ordinò che, ad eccezione delle stazioni di terza classe, non autorizzate al servizio pubblico, la spesa per il fitto e l’arredo dei locali fosse interamente a carico dei Comuni, beneficiari ultimi del servizio telegrafico.
La disposizione trovò non poche resistenze da parte dei Sindaci e fu oggetto di due circolari ministeriali, ad integrazione e chiarimento della norma stessa. La prima “ministeriale” fu diramata dalle Finanze il 6 marzo del 1858 con la quale, su istanza dei Comuni e dello stesso Ministero, Ferdinando II dichiarò abrogato il disposto dell’articolo 20 del decreto n. 4583 del 5 dicembre 1857. In virtù della nuova prescrizione fu obbligo dei Comuni, fornire i locali per le stazioni telegrafiche, solo se in possesso di edifici comunali o di pubblico uso idonei ad ospitarle.
Una circolare del 23 marzo 1858, diramata dal Ministero dell’Interno, chiarì ulteriormente la materia disponendo che nei capoluoghi delle Province e dei Distretti, le stazioni dei telegrafi elettrici e gli alloggi per il personale dovessero essere ubicati negli edifici delle Intendenze e delle Sottointendenze (prefetture e sottoprefetture).
In tutti gli altri luoghi, i Comuni avrebbero dovuto provvedere in edifici di loro proprietà o comunque, di proprietà pubblica.
Nell'eventualità che i Comuni non disponessero di locali idonei, o non potessero sopportare la spesa dei fitti, la cassa della Provincia sarebbe intervenuta con “fondi comuni e speciali”.
La necessità di alloggi nelle immediate vicinanze della stazione fu direttamente correlata al disposto dell’articolo 21 del Decreto secondo il quale, l’espletamento del servizio fu previsto doversi svolgere senza interruzione alcuna, né di giorno, né di notte, per tutti i giorni dell’anno, non esclusi i festivi.
Naturalmente, fu in potere del real governo disporre la sospensione di una o più linee, se non di tutte, o solo d’alcuni tipi di corrispondenza. I successivi articoli 22 e 23 affrontarono il tema della responsabilità civile e penale degli addetti al servizio, ponendo l’accento sulla violazione del segreto sulla corrispondenza o l’uso fraudolento delle informazioni acquisite dai dispacci trattati.
Per questa fattispecie di reati, le norme disciplinari stabilirono, l’inappellabile ed immediata destituzione dell’addetto e ciò, indipendentemente dalle azioni che avrebbero potuto intraprendere i privati “pel il ristoro del danno”, o dall'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 371 [4] delle Leggi Penali.
Analogamente, i casi d’infedeltà verso il Regio Erario, quali la truffaldina maggiorazione della tassazione telegrafica o l’uso del telegrafo per interesse personale, furono puniti con l’immediata destituzione, senza con ciò escludere le conseguenze penali.
Per ciascun componente dell’organizzazione telegrafica il decreto stabilì il “soldo”, i cui importi, considerato il basso costo della vita e la tenue pressione fiscale, furono tutt’altro che disprezzabili.
Va infine detto che tutti gli impiegati pubblici  del regno (civili e militari), con legge del 1819, goderono di un accantonamento del due e mezzo per cento sulle spettanze a titolo di "pensione di ritiro", il cui importo, in caso di morte del titolare (reversibilità), era godibile sia dalla moglie che dai figli  ma anche, dalla seconda moglie e dai figli di secondo e primo letto [6]. Gli ultimi, tra il personale della telegrafia elettrica a godere del beneficio della pensione di ritiro, furono i "Pedoni" e gli "Artieri" a cui fu accordato per sovrana disposizione, diramata dal Ministero delle Finanze il 27 febbraio 1858, il medesimo trattamento stabilito nell'ottobre del 1857 per le guardie di Polizia .
Sino all'emanazione dei regolamenti di servizio avvenuta il successivo 23 dicembre 1857 per i Domini continentali, ed il 26 aprile 1857 per la Sicilia, furono mantenute in vigore le norme provvisorie scaturite dalla convenzione del 1854 con l.o Stato della Chiesa.
Quadro dei compensi per il personale civile dei telegrafi elettrici
Direzioni Centrali d Napoli e Palermo
Divisioni
Direttore Generale*
Ducati 80/mese
Ispettore*
Ducati 480/annui
Segretario e Capo Contabile
Ducati 480/annui
Artieri
Compenso a prestazione
Ufficiali di prima classe
Ducati 308/annui
* Oltre al "soldo" fu corrisposta una indennità mensile per "Cavallo" di Ducati 6.
Ufficiali di seconda classe
Ducati 240/annui
Uffici Telegrafici
Ufficiali di terza classe
Ducati 180/annui
Capo Ufficio di prima classe
Ducati 420/annui
Alunni**
Ducati 60/annui
Capo Ufficio di seconda classe
Ducati 360/annui
Uscieri
Ducati 108/annui
Capo Ufficio di terza classe
Ducati 300/annui
Magazziniere
Ducati 180/annui
Ufficiali aiutanti di seconda classe
Ducati 240/annui
Ingegnere Telegrafico
Ducati 600/annui
Pedoni
Ducati 72/annui
Meccanico
Compenso a prestazione
Impiegati tecnici (Segnalatori)
Personale della Real Marina
*Oltre il "soldo" fu accordata una indennità per "spese di scrittojo"
** Gli alunni, essendo in regime d'apprendistato, non percepirono salario. Il "soldo" erogato fu concesso a titolo di gratifica annuale.
Decreto n. 1483 15 dicembre 1857: "Regolamento concernente la organizzazione del servizio della telegrafia elettrica né domini di qua e al di là del Faro".
Codice Penale  Due Sicilie
Codice delle Leggi Penali del regno delle Due Sicilie (Ed. 1849). I regolamenti per la telegrafia elettrica del regno sanzionarono penalmente e civilmente tutti i comportamenti in danno del servizio e della sicurezza dello Stato (appropriazione indebita, corruzione, violazione del segreto della corrispondenza,  rivelazione del segreto d'ufficio, sabotaggio, utilizzo fraudolento delle informazioni acquisite in servizio, etc) .
Annali Civili del regno delle Due Sicilie, Cronaca Ufficiale: Sviluppo delle linee telegrafiche all'aprile 1858.
Organizzazione della Real Segreteria di Stato delle Finanze al 1857 (ministero Finanze). La struttura previde quattro ripartimenti (dipartimenti) suddivisi a loro volta in "carichi", ovvero uffici, ciascuno con specifiche competenze. Il controllo sugli appalti telegrafici e l'attività amministrativa delle stazioni telegrafiche fu affidata al primo ripartimento, sotto la responsabilità di D. Lorenzo Roberti, 3° carico, sotto la responsabilità del cav. D. Gennaro Bifani. Sede della Real Segretaria di Stato delle Finanze fu al terzo piano del palazzo dei Ministeri di Stato (Attuale palazzo San Giacomo.
Tavola esplicativa apparato Morse tipo "Hipp" in dotazione alle stazioni telegrafiche delle Due Sicilie. Dal: "Manuale d'istruzione per gli impiegati della telegrafia elettrica" di Giuseppe Lo Cicero, Palermo 1857.
Arrivo di un telegramma con il sistema Morse.
separatore

[1]“art. 445. Il colpevole di un guasto, danno o deterioramento qualunque, commesso volontariamente … sarà punito nel seguente modo. Se il danno ecceda i ducati cento, la pena sarà del terzo grado di prigionia. Se il danno non ecceda questo valore, la pena sarà del primo secondo grado di prigionia.” - art. 446. In entrambi i casi si aggiungerà l’ammenda non minore della metà del danno, né maggiore del triplo del valore di esso.”  pagg. 351, 352 de I principi del diritto penale applicati al codice delle Due Sicilie, Francesco Saverio Arabia, Volume I, Napoli 1859.
[2] Ufficio di prima classe ubicato nella Casa Comunale.
[2] Ufficio di prima classe ubicato nell'edificio dei Reali Ministeri.
[4] art. 371 delle Leggi penali delle Due Sicilie: “I medici, i cerusici, gli speziali, le levatrici, e generalmente ogni uffiziale di sanità ed ogni altra persona depositaria, per ragione del proprio stato o professione, de’ segreti che loro s’affidano, quando, fuori de’ casi in cui la legge li obbliga a darne parte all'autorità pubblica, li rivelino, saran puniti col primo grado di prigionia o di confino, e colla interdizione a tempo dell’uffizio, professione o carica di cui abbiano abusato, e coll’ammenda correzionale.”
[5] Con legge del 1817 il diritto alla pensione fu stabilito inalienabile anche per quei sudditi condannati per debiti mentre, chi subiva condanne criminali, perdeva il diritto al versamento pensionistico. La pensione, secondo la riforma del 1838, veniva erogata in base agli anni di servizio e non all'età. Il primo accesso era dopo vent'anni e un giorno di servizio con una pensione pari ad un terzo del suo salario, a venticinque anni e un giorno di servizio corrispondeva una pensione pari alla metà del suo salario, dopo trent'anni e un giorno ai due terzi del salario, a trentacinque anni e un giorno ai cinque sesti del salario, ed a quarant'anni e un giorno, all'intero importo del suo salario.   
 A mio padre   
(Procida 1930 – Napoli 1980)
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Telegrafo  
dal greco antico tele (τῆλε) "a distanza" e graphein (γράφειν) "scrivere", scrittura.





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